Ordinanza — n. 40909/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREVITERO GIANCARLO nato a MONCALIERI il 09/05/1971 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Previtero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato, non meritando censura alcuna la valutazione spesa nella sentenza gravata in relazione alla non necessarietà, nel caso, della rinnovazione istruttoria quanto alle prove orali valorizzate dal primo giudice, malgrado il ribaltamento della sentenza di assoluzione resa in primo grado (si veda il punto 4.2.); il secondo motivo è manifestamente inconferente, perché mette in gioco un tema - il concorso del ricorrente nell'attività di spaccio realizzata dal figlio con le cessioni di stupefacente operate in favore di Riccardo Lazzarino- rimasto estraneo al giudizio di responsabilità valorizzato dai giudici del merito a sostegno della condanna ( unicamente delimitato alla detenzione delle sostanze rinvenute nella camera da letto dell'imputato mentre il riferimento alla cessione operata dal figlio viene semmai apprezzato a sostegno della finalizzazione illecita della detenzione stessa); il terzo motivo è manifestamente infondato perché la valutazione spesa in relazione alla finalità illecita della detenzione risulta effettuata all'esito di una lettura dei dati acquisiti corretta giuridicamente, puntuale e logica, tale da elidere ogni incertezza sulla coerente applicazione del parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, superando tutti gli argomenti di segno contrario messi in evidenza a sostegno della originaria assoluzione; l'ultimo motivo è parimenti manifestamente infondato perché, a tacer d'altro, riposa su un presupposto in fatto ( l'identità delle regiudicande poste a fondamento dei due giudizi autonomamente svolti nei confronti dell'odierno imputato e del di lui figlio) apertamente smentito dalla disamina della sentenza gravata ( il fatto giudicato nei confronti del figlio, qualificato ai sensi del comma 5 dell'ad 73, risulta delimitato alle sole cessioni realizzate al Lazzarino: si veda pag 9, punto 4.3, secondo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40909/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREVITERO GIANCARLO nato a MONCALIERI il 09/05/1971 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Giancarlo Previtero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato, non meritando censura alcuna la valutazione spesa nella sentenza gravata in relazione alla non necessarietà, nel caso, della rinnovazione istruttoria quanto alle prove orali valorizzate dal primo giudice, malgrado il ribaltamento della sentenza di assoluzione resa in primo grado (si veda il punto 4.2.); il secondo motivo è manifestamente inconferente, perché mette in gioco un tema - il concorso del ricorrente nell'attività di spaccio realizzata dal figlio con le cessioni di stupefacente operate in favore di Riccardo Lazzarino- rimasto estraneo al giudizio di responsabilità valorizzato dai giudici del merito a sostegno della condanna ( unicamente delimitato alla detenzione delle sostanze rinvenute nella camera da letto dell'imputato mentre il riferimento alla cessione operata dal figlio viene semmai apprezzato a sostegno della finalizzazione illecita della detenzione stessa); il terzo motivo è manifestamente infondato perché la valutazione spesa in relazione alla finalità illecita della detenzione risulta effettuata all'esito di una lettura dei dati acquisiti corretta giuridicamente, puntuale e logica, tale da elidere ogni incertezza sulla coerente applicazione del parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, superando tutti gli argomenti di segno contrario messi in evidenza a sostegno della originaria assoluzione; l'ultimo motivo è parimenti manifestamente infondato perché, a tacer d'altro, riposa su un presupposto in fatto ( l'identità delle regiudicande poste a fondamento dei due giudizi autonomamente svolti nei confronti dell'odierno imputato e del di lui figlio) apertamente smentito dalla disamina della sentenza gravata ( il fatto giudicato nei confronti del figlio, qualificato ai sensi del comma 5 dell'ad 73, risulta delimitato alle sole cessioni realizzate al Lazzarino: si veda pag 9, punto 4.3, secondo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 se