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Ordinanza — n. 40908/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40908/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40908/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UDORIVICH IOSILITO ( CUI 026AI3H ) nato a LATINA il 21/01/1973 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Iosilito Udorovich avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto e in particolare il primo è manifestamente infondato atteso che nel caso risulta contestata e ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art 635 cp ( con riguardo al danneggiamento di cose indicate nell'art. 625, n. 7, dello stesso codice) così da rendere indifferente il difetto di querela contestato dal ricorso; il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato perché l'assunto difensivo appare smentito dalla situazione in fatto ricostruita con doppia valutazione conforme dai giudici del merito e non utilmente attinta dal ricorso, diretta a disvelare inequivocabilmente i tratti costitutivi oggettivi della resistenza contestata ( si veda pag. 4 della motivazione, penultimo capoverso); l'ultimo motivo di doglianza, infine, inerente alla recidiva contestata e ritenuta, appare superato da una valutazione di merito all'evidenza coerente alle emergenze rilevate, non trascurate nei loro tratti essenziali rispetto alla decisione, lineare sul piano logico e oltre che giuridicamente non censurabile; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40908/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n. 7, dello stesso codice) così da rendere indifferente il difetto di querela contestato dal ricorso; il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato perché l'assunto difensivo appare smentito dalla situazione in fatto ricostruita con doppia valutazione conforme dai giudici del merito e non utilmente attinta dal ricorso, diretta a disvelare inequivocabilmente i tratti costitutivi oggettivi della resistenza contestata ( si veda pag. 4 della motivazione, penultimo capoverso); l'ultimo motivo di doglianza, infine, inerente alla recidiva contestata e ritenuta, appare superato da una valutazione di merito all'evidenza coerente alle emergenze rilevate, non trascurate nei loro tratti essenziali rispetto alla decisione, lineare sul piano logico e oltre che giuridicamente non censurabile; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione pubblica istigazione a delinquere pentimento attivo atto che arreca pregiudizio infrazione molto grave inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UDORIVICH IOSILITO ( CUI 026AI3H ) nato a LATINA il 21/01/1973 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Iosilito Udorovich avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto e in particolare il primo è manifestamente infondato atteso che nel caso risulta contestata e ritenuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art 635 cp ( con riguardo al danneggiamento di cose indicate nell'art. 625, n. 7, dello stesso codice) così da rendere indifferente il difetto di querela contestato dal ricorso; il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato perché l'assunto difensivo appare smentito dalla situazione in fatto ricostruita con doppia valutazione conforme dai giudici del merito e non utilmente attinta dal ricorso, diretta a disvelare inequivocabilmente i tratti costitutivi oggettivi della resistenza contestata ( si veda pag. 4 della motivazione, penultimo capoverso); l'ultimo motivo di doglianza, infine, inerente alla recidiva contestata e ritenuta, appare superato da una valutazione di merito all'evidenza coerente alle emergenze rilevate, non trascurate nei loro tratti essenziali rispetto alla decisione, lineare sul piano logico e oltre che giuridicamente non censurabile; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202