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Ordinanza — n. 40907/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40907/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40907/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RABOTTINI SAMUELE (CUI 01G9D1X) nato a TORINO il 26/01/1975 AVVENTO NADIA nato a RIVOLI il 28/02/1962 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Samulele Rabottini e Nadia Avvento avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché la censura proposta nell'interesse del Rabottini, inerente al riconoscimento della recidiva, riproduce profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici all'esito di un percorso argomentativo immune a manifeste incongruenze logiche e puntuale rispetto alle sollecitazioni difensive; la censure prospettata da entrambi i ricorsi, legata alla asserita violazione del disposto di cui all'ad 545 bis cpp è manifestamente infondata oltre che generica e aspecifica avendo la Corte puntualmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non applicabili nella specie sanzioni sostitutive della pena irrogata, tali da rendere inattuale l'attivazione del modulo processuale dettato dalla disposizione assertivamente violata; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40907/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di revisione revisione delle prestazioni d'invalidità importanza del successo d'integrazione restituzione di prestazioni complementari inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RABOTTINI SAMUELE (CUI 01G9D1X) nato a TORINO il 26/01/1975 AVVENTO NADIA nato a RIVOLI il 28/02/1962 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Samulele Rabottini e Nadia Avvento avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché la censura proposta nell'interesse del Rabottini, inerente al riconoscimento della recidiva, riproduce profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici all'esito di un percorso argomentativo immune a manifeste incongruenze logiche e puntuale rispetto alle sollecitazioni difensive; la censure prospettata da entrambi i ricorsi, legata alla asserita violazione del disposto di cui all'ad 545 bis cpp è manifestamente infondata oltre che generica e aspecifica avendo la Corte puntualmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non applicabili nella specie sanzioni sostitutive della pena irrogata, tali da rendere inattuale l'attivazione del modulo processuale dettato dalla disposizione assertivamente violata; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.