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Ordinanza — n. 40905/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40905/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI SIMONA nato a TORINO il 17/04/1975 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di Simona Scali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con deduzione del tutto generica si contesta il giudizio di respondabilità e la mancata applicazione del disposto di cui all'ad 129 cpp quando con l'appello veniva contestata, con la dovuta specificità, solo la misyra della pena comminata in primo grado rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40905/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale disdetta in periodo di prova remissione della pena adeguamento della pena messa in libertà provvisoria riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI SIMONA nato a TORINO il 17/04/1975 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di Simona Scali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con deduzione del tutto generica si contesta il giudizio di respondabilità e la mancata applicazione del disposto di cui all'ad 129 cpp quando con l'appello veniva contestata, con la dovuta specificità, solo la misyra della pena comminata in primo grado rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.