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Ordinanza — n. 40904/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40904/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40904/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNASCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1982 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Bagnasco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta dal ricorrente ( aspetto sul quale essenzialmente ma insufficientemente si sofferma il ricorso) ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con la configurazione del fatto sollecitata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40904/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze perizia psichiatrica insufficiente incapacità di discernimento controllo della commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNASCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/12/1982 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Bagnasco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta dal ricorrente ( aspetto sul quale essenzialmente ma insufficientemente si sofferma il ricorso) ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con la configurazione del fatto sollecitata dalla difesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.