Ordinanza — n. 40902/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDONISIO ALESSANDRO nato a BARI il 11/09/1990 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Brandonisio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta asserite violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla misura della pena adottata privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano le censure e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che di contro, appare, su tali temi, puntuale e lineari, così da risultare immune da doglianze prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40902/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDONISIO ALESSANDRO nato a BARI il 11/09/1990 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Brandonisio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta asserite violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla misura della pena adottata privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano le censure e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che di contro, appare, su tali temi, puntuale e lineari, così da risultare immune da doglianze prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.