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Ordinanza — n. 40901/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40901/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITRI IVAN nato a POLLENA TROCCHIA il 22/07/1983 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Dimitri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo, piuttosto che addurre effettivi vizi logici del motivare avuto riguardo alla lettura e alla valutazione delle emergenze probatorie, si sollecita la Corte di legittimità ad una rivalutazione delle stesse o comunque ad una alternativa rilettura delle fonti probatorie, coerente alle indicazioni difensive, aspetti estranei al sindacato di legittimità, all'evidenza non idonei a sostenere il ricorso a fronte di una motivazione che comunque appare estranea a manifeste incongruenze; . con il secondo afferente alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante delle generiche non accordate, parimenti si attinge vanamente la sentenza impugnata malgrado la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto che, peraltro, stigmatizzava la aspecificità del rilievo sul 62 bis cp sollevato con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Dimitri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo, piuttosto che addurre effettivi vizi logici del motivare avuto riguardo alla lettura e alla valutazione delle emergenze probatorie, si sollecita la Corte di legittimità ad una rivalutazione delle stesse o comunque ad una alternativa rilettura delle fonti probatorie, coerente alle indicazioni difensive, aspetti estranei al sindacato di legittimità, all'evidenza non idonei a sostenere il ricorso a fronte di una motivazione che comunque appare estranea a manifeste incongruenze; . con il secondo afferente alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante delle generiche non accordate, parimenti si attinge vanamente la sentenza impugnata malgrado la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto che, peraltro, stigmatizzava la aspecificità del rilievo sul 62 bis cp sollevato con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena censura dell'apprezzamento delle prove riesame dell'asilo esame nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITRI IVAN nato a POLLENA TROCCHIA il 22/07/1983 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Dimitri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo, piuttosto che addurre effettivi vizi logici del motivare avuto riguardo alla lettura e alla valutazione delle emergenze probatorie, si sollecita la Corte di legittimità ad una rivalutazione delle stesse o comunque ad una alternativa rilettura delle fonti probatorie, coerente alle indicazioni difensive, aspetti estranei al sindacato di legittimità, all'evidenza non idonei a sostenere il ricorso a fronte di una motivazione che comunque appare estranea a manifeste incongruenze; . con il secondo afferente alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante delle generiche non accordate, parimenti si attinge vanamente la sentenza impugnata malgrado la stessa risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto che, peraltro, stigmatizzava la aspecificità del rilievo sul 62 bis cp sollevato con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023