Ordinanza — n. 40897/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANIELLO nato a SALERNO il 07/07/1969 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Aniello Basile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa e la valutazione spesa nel confermare l'aggravante del metodo mafioso, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare corretto giuridicamente, primo di manifeste incongruenze logiche e puntuale rispetto alle osservazioni difensive mentre il terzo motivo, con il quale si attinge criticamente la scelta di negare le generiche non mette in crisi, neppure in parte qua, la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito immune da censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40897/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANIELLO nato a SALERNO il 07/07/1969 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Aniello Basile avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa e la valutazione spesa nel confermare l'aggravante del metodo mafioso, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare corretto giuridicamente, primo di manifeste incongruenze logiche e puntuale rispetto alle osservazioni difensive mentre il terzo motivo, con il quale si attinge criticamente la scelta di negare le generiche non mette in crisi, neppure in parte qua, la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito immune da censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.