Ordinanza — n. 40888/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALGRANDE DEBORAH nato a PRATO il 23/01/1973 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Deborah Casalgrande avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema laconocità e senza un confronto effettivo e puntuale con la decisione gravata, contrasta il ragionamento logico seguito dai giudici del merito nel pervenire alla responsabilità dell'imputata con particolare riguardo al profilo del dolo inerente al favoreggiamento contestato quando, di contro, la lettura del provvedimento impugnato da conto di un argomentare connotato, sul punto in contestazione, da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali certamente idoneo a supportare la conferma della condanna anche in puntuale applocazione della relagola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALGRANDE DEBORAH nato a PRATO il 23/01/1973 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Deborah Casalgrande avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema laconocità e senza un confronto effettivo e puntuale con la decisione gravata, contrasta il ragionamento logico seguito dai giudici del merito nel pervenire alla responsabilità dell'imputata con particolare riguardo al profilo del dolo inerente al favoreggiamento contestato quando, di contro, la lettura del provvedimento impugnato da conto di un argomentare connotato, sul punto in contestazione, da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali certamente idoneo a supportare la conferma della condanna anche in puntuale applocazione della relagola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.