Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and irrelevant formal references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed insufficient because they merely restated the defense thesis without offering specific, targeted criticisms against the lower court's reasoning. The court noted that the formal reference to an unrelated crime title was inconsequential and that the lower court had already adequately addressed the substantive issues regarding the objective elements of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific and targeted criticisms against the lower court's judgment, particularly when the defense arguments have already been fully examined and dismissed with correct legal reasoning.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIANO DAVIDE nato a NAPOLI il 06/05/1974 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; , / letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Siano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, oltre ad un inconferente riferimento formale ad un titolo di reato estraneo alla regiudicanda ( si descrive l'imputazione di cui al capo b in termini di lesioni), contiene una apodittica rivendicazione della tesi difensiva diretta a contrastare la insussistenza dei costituti oggettivi del reato di cui all'ad 341 bis cod. pen. alla luce delle condotte in fatto tenute dall'imputato, coincidenti con quelle contestate con l'imputazione, aspetto già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rispetto al quale il ricorso difetta di ogni critica specifica e mirata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.