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Ordinanza — n. 40885/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40885/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40885/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI KALID nato il 26/05/1975 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Kalid Issaoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti, puntuali e lineari dal giudice di merito con riguardo ai costituti oggettivi del reato contestato ( per la argomentata correlazione tra le offese proferite e le mansioni svolte nell'occasione dal soggetto qualificato che ne è stato destinatario), della recidiva ritenuta ( puntualizzando le ragioni della maggiore riporvevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti riscontrati), ai motivi fondanti il diniego delle generiche ( per la assorbente gravità del fatto, vieppiù consolidata dalla assenza di validi motivi indicati dalla difesa utili a supportarle), alla misura della pena ( limitata al minimo edittale), il tutto con motivazioni con le quali peraltro l'impugnazione non si confronta perché si risolve in una mera reiterazione del gravame di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40885/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ingiuria oltraggio alla corte motivazione inadeguata delle censure costituzionali atto che arreca pregiudizio oltraggio a uno Stato estero revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI KALID nato il 26/05/1975 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Kalid Issaoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti, puntuali e lineari dal giudice di merito con riguardo ai costituti oggettivi del reato contestato ( per la argomentata correlazione tra le offese proferite e le mansioni svolte nell'occasione dal soggetto qualificato che ne è stato destinatario), della recidiva ritenuta ( puntualizzando le ragioni della maggiore riporvevolezza del fatto a giudizio alla luce dei precedenti riscontrati), ai motivi fondanti il diniego delle generiche ( per la assorbente gravità del fatto, vieppiù consolidata dalla assenza di validi motivi indicati dalla difesa utili a supportarle), alla misura della pena ( limitata al minimo edittale), il tutto con motivazioni con le quali peraltro l'impugnazione non si confronta perché si risolve in una mera reiterazione del gravame di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023