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Ordinanza — n. 40882/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided and lacking new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40882/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court regarding the inapplicability of Article 54 of the Penal Code. The second ground was dismissed because it concerned generic exclusions that the territorial court had already logically evaluated to protect its decision from further scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely repeat grounds already decided by the lower court or lack new, specific arguments capable of overturning the established judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated grounds Article 54 Penal Code generic exclusions procedural costs Cassation review manifestly unfounded riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI MASSIMO nato a TORINO il 26/11/1976 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Giorgi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel rimarcare la manifesta infondatezza, anche in punto di fatto, della tesi difensiva diretta a rivendicare l'applicazione al caso di specie dell'ad 54 cp mentre il secondo attiene al mancato riconoscimento delle generiche, escluse dalla Corte territoriale all'esito di una valutazione puntuale e logica destinata a porre la relativa decisione al riparo da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.