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Ordinanza — n. 40881/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing and lack of statutory mitigation due to sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jaiteh Moussa inadmissible, ruling on the determination of punishment and the application of a specific statutory mitigation. The court found the lower court's decision sufficiently motivated, logical, and consistent with the quantity of drugs and potential for illicit profit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; The Court of Cassazione holds that an appeal regarding sentencing and the application of statutory mitigation is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated, logical, and not contradicted by the defense arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing determination review statutory mitigation application drug quantity assessment procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62 n. 4 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAITEH MOUSSA (CUI 052JD2G) nato il 01/07/1995 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Jaiteh Moussa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'ad 62 n. 4 benché la sentenza impugnata, su entrambe tali temi, alla luce della quantità della sostanza detenuta e delle possibilità di lucro illecito correlate alla potenziale commercializzazione della stessa, appare sorretta da sufficiente ( considerato anche il distacco non così rilevante dal minimo edittale) e non illogica né contraddittoria motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da porre le relative valutazioni al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.