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Ordinanza — n. 40879/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40879/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40879/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDO DOMENICO nato a CATANZARO il 01/08/1973 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Guido avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla applicabilità dell'art 131 bis cp, coerentemente esclusa dalla Corte del merito in ragione della abitualità ostativa ( correttamente ricavata dalla serialità delle cinque evasioni, unite dalla continuazione, comprese nella regiudicanda), inadeguatamente contrastata dalla difesa sul piano logico giuridico contrastando la configurabilità in termini di evasione degli episodi di cui ai giorni 2, 7, e 8 dicembre 2013, aspetto per un verso precluso dal tenore del devoluto con l'appello ( laddove, oltre a contestare la misura della pena, si rivendicava, per l'appunto, esclusivamente la detta causa di non punibilità che presuppone a monte la responsabilità per i fatti contestati), per altro verso legato a prospettazioni del tutto errate in punto di diritto, comunque puntualmente superate dalla decisione gravata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40879/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione guida recidiva in stato di ebbrezza altri capi d'accusa allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDO DOMENICO nato a CATANZARO il 01/08/1973 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Guido avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla applicabilità dell'art 131 bis cp, coerentemente esclusa dalla Corte del merito in ragione della abitualità ostativa ( correttamente ricavata dalla serialità delle cinque evasioni, unite dalla continuazione, comprese nella regiudicanda), inadeguatamente contrastata dalla difesa sul piano logico giuridico contrastando la configurabilità in termini di evasione degli episodi di cui ai giorni 2, 7, e 8 dicembre 2013, aspetto per un verso precluso dal tenore del devoluto con l'appello ( laddove, oltre a contestare la misura della pena, si rivendicava, per l'appunto, esclusivamente la detta causa di non punibilità che presuppone a monte la responsabilità per i fatti contestati), per altro verso legato a prospettazioni del tutto errate in punto di diritto, comunque puntualmente superate dalla decisione gravata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.