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Ordinanza — n. 40877/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40877/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40877/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUNSSI RACHID nato il 02/08/1976 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rachid Tounssi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante del denegato riconoscimento delle generiche, non si confrontano con le risposte rese sul punto dalla sentenza gravata, la quale , di contro, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti, tanto da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40877/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione sufficiente calcolo del contributo causale giusto motivo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUNSSI RACHID nato il 02/08/1976 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rachid Tounssi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, anche sotto il versante del denegato riconoscimento delle generiche, non si confrontano con le risposte rese sul punto dalla sentenza gravata, la quale , di contro, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti, tanto da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.