Ordinanza — n. 40876/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOSENI ELTON nato il 13/02/1993 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 / / letto il ricorso proposto nell'interesse di Elton Goseni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo e il terzo motivo replicano integralmente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'ad 393 bis cp (si veda dal secondo capoverso di pagina 4) e alla insussistenza degli estremi utili per riconoscere l'attenuante di cui all'ad 62 n. 6 cp (si veda pag. 5, primo capoverso); il secondo motivo, diretto a contrastare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art 61 n. 2, attiene ad un tema non devoluto con l'appello che non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40876/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOSENI ELTON nato il 13/02/1993 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 / / letto il ricorso proposto nell'interesse di Elton Goseni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo e il terzo motivo replicano integralmente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'ad 393 bis cp (si veda dal secondo capoverso di pagina 4) e alla insussistenza degli estremi utili per riconoscere l'attenuante di cui all'ad 62 n. 6 cp (si veda pag. 5, primo capoverso); il secondo motivo, diretto a contrastare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art 61 n. 2, attiene ad un tema non devoluto con l'appello che non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.