Ordinanza — n. 40875/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILLIES ARNICK nato a CECINA il 14/01/1991 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /D letto il ricorso proposto nell'interesse di Arnik Gillies avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, afferente alla ritenuta applicabilità della recidiva, risulta già vagliata e superata dalla Corte del merito con una giustificazione argomentativa sufficiente e non illogica, resa all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto e la conseguente accresciuta pericolosità dell'imputato alla luce *del grave precedente all'uopo indicato, così da porre la relatva valutazioni di merito al riparo da ogni vizio prospetabile in sede di legittimità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40875/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILLIES ARNICK nato a CECINA il 14/01/1991 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /D letto il ricorso proposto nell'interesse di Arnik Gillies avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, afferente alla ritenuta applicabilità della recidiva, risulta già vagliata e superata dalla Corte del merito con una giustificazione argomentativa sufficiente e non illogica, resa all'esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto e la conseguente accresciuta pericolosità dell'imputato alla luce *del grave precedente all'uopo indicato, così da porre la relatva valutazioni di merito al riparo da ogni vizio prospetabile in sede di legittimità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.