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Ordinanza — n. 40870/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40870/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40870/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (... letto il ricorso proposto nell'interesse di Boutlib Hicham avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la contestazione inerente la recidiva non risultava devoluta con l'appello, con conseguente definitività del relativo giudizio e non proponibilità della questione per la prima volta in questa sede, mentre il giudizio di rivendicata prevalenza delle generiche sulla la recidiva stessa (contestata e ritenuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cp ), come già messo in evidenza dalla sentenza gravata, risultava precluso dal disposto di cui all'ad 69 comma 4 cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40870/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale riconsiderazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (... letto il ricorso proposto nell'interesse di Boutlib Hicham avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la contestazione inerente la recidiva non risultava devoluta con l'appello, con conseguente definitività del relativo giudizio e non proponibilità della questione per la prima volta in questa sede, mentre il giudizio di rivendicata prevalenza delle generiche sulla la recidiva stessa (contestata e ritenuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cp ), come già messo in evidenza dalla sentenza gravata, risultava precluso dal disposto di cui all'ad 69 comma 4 cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.