Ordinanza — n. 40870/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (... letto il ricorso proposto nell'interesse di Boutlib Hicham avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la contestazione inerente la recidiva non risultava devoluta con l'appello, con conseguente definitività del relativo giudizio e non proponibilità della questione per la prima volta in questa sede, mentre il giudizio di rivendicata prevalenza delle generiche sulla la recidiva stessa (contestata e ritenuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cp ), come già messo in evidenza dalla sentenza gravata, risultava precluso dal disposto di cui all'ad 69 comma 4 cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40870/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (... letto il ricorso proposto nell'interesse di Boutlib Hicham avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la contestazione inerente la recidiva non risultava devoluta con l'appello, con conseguente definitività del relativo giudizio e non proponibilità della questione per la prima volta in questa sede, mentre il giudizio di rivendicata prevalenza delle generiche sulla la recidiva stessa (contestata e ritenuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cp ), come già messo in evidenza dalla sentenza gravata, risultava precluso dal disposto di cui all'ad 69 comma 4 cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.