Ordinanza — n. 40869/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM ALI' nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim Alì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito sia in relazione ai tratti costitutivi oggettivi del reato contestato (sulla Configurabilità degli ambienti penitenziari quali luoghi aperti al pubblico), sia con riguardo alla mancata applicazione dell'art 131 bis cp (negata in ragione della ritenuta gravità della condotta, puntualmente argomentata così da rendere la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM ALI' nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim Alì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito sia in relazione ai tratti costitutivi oggettivi del reato contestato (sulla Configurabilità degli ambienti penitenziari quali luoghi aperti al pubblico), sia con riguardo alla mancata applicazione dell'art 131 bis cp (negata in ragione della ritenuta gravità della condotta, puntualmente argomentata così da rendere la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.