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Ordinanza — n. 40792/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40792/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40792/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARPINATO SALVATORE nato a PALERMO il 17/09/1977 QUARTARARO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/09/1991 DI FRANCESCO LUIGI nato a PALERMO il 29/12/1962 DI FRANCESCO IOLANDA nato a PALERMO il 26/09/1983 INGRAITI DOMENICA nato a PALERMO il 07/07/1969 DI FRANCESCO MARGHERITA nato a PALERMO il 21/08/1969 DI FRANCESCO RITA nato a PALERMO il 27/06/1973 DI FRANCESCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/05/1988 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente