Ordinanza — n. 40792/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40792/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARPINATO SALVATORE nato a PALERMO il 17/09/1977 QUARTARARO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/09/1991 DI FRANCESCO LUIGI nato a PALERMO il 29/12/1962 DI FRANCESCO IOLANDA nato a PALERMO il 26/09/1983 INGRAITI DOMENICA nato a PALERMO il 07/07/1969 DI FRANCESCO MARGHERITA nato a PALERMO il 21/08/1969 DI FRANCESCO RITA nato a PALERMO il 27/06/1973 DI FRANCESCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/05/1988 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, che censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente