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Ordinanza — n. 40788/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40788/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISER ZIKICA nato il 11/06/1970 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen., sono inammissibili perchè manifestamente infondati. La Corte di merito a pag. 5 con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, mentre con riferimento all' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., a prescindere dal profilo giuridico della questione, è sufficiente considerare l'ammontare della truffa di cui al reato più grave ( pari ad euro 13.000,00), per rilevare la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40788/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 nn. 5 e 7 cod. pen., sono inammissibili perchè manifestamente infondati. La Corte di merito a pag. 5 con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, mentre con riferimento all' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., a prescindere dal profilo giuridico della questione, è sufficiente considerare l'ammontare della truffa di cui al reato più grave ( pari ad euro 13.000,00), per rilevare la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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truffa aggravata risarcimento alle vittime di reati indennizzo del difensore d'ufficio pena pecuniaria aiuto alle vittime concussione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISER ZIKICA nato il 11/06/1970 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen., sono inammissibili perchè manifestamente infondati. La Corte di merito a pag. 5 con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, mentre con riferimento all' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., a prescindere dal profilo giuridico della questione, è sufficiente considerare l'ammontare della truffa di cui al reato più grave ( pari ad euro 13.000,00), per rilevare la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 luglio