Ordinanza — n. 40788/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISER ZIKICA nato il 11/06/1970 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen., sono inammissibili perchè manifestamente infondati. La Corte di merito a pag. 5 con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, mentre con riferimento all' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., a prescindere dal profilo giuridico della questione, è sufficiente considerare l'ammontare della truffa di cui al reato più grave ( pari ad euro 13.000,00), per rilevare la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40788/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 nn. 5 e 7 cod. pen., sono inammissibili perchè manifestamente infondati. La Corte di merito a pag. 5 con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, mentre con riferimento all' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., a prescindere dal profilo giuridico della questione, è sufficiente considerare l'ammontare della truffa di cui al reato più grave ( pari ad euro 13.000,00), per rilevare la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISER ZIKICA nato il 11/06/1970 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen., sono inammissibili perchè manifestamente infondati. La Corte di merito a pag. 5 con motivazione aderente ai dati processuali e giuridicamente corretta, ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, mentre con riferimento all' aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., a prescindere dal profilo giuridico della questione, è sufficiente considerare l'ammontare della truffa di cui al reato più grave ( pari ad euro 13.000,00), per rilevare la manifesta infondatezza del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 luglio