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Ordinanza — n. 40786/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40786/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEBARRE MICHAEL nato a MODENA il 25/07/1992 DEBARRE VLADIMIRO nato a PIOVE DI SACCO il 25/11/1966 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 40786/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEBARRE MICHAEL nato a MODENA il 25/07/1992 DEBARRE VLADIMIRO nato a PIOVE DI SACCO il 25/11/1966 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove procedura di identificazione vizi procedurali indigenza processuale non provata esibizione dei documenti d'identità dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEBARRE MICHAEL nato a MODENA il 25/07/1992 DEBARRE VLADIMIRO nato a PIOVE DI SACCO il 25/11/1966 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, che contesta l'affermazione di penale responsabilità degli stessi, con specifica censura sull'identificazione effettuata, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità (attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato ai prevenuti non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani Nour Eddine, Rv. 284186);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi