Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific arguments and improper scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Azzo Mara and Bosco Molly inadmissible. The court found the first ground of appeal to be deducible only by reiterating arguments already rejected in the appellate court without new substance. Furthermore, the second ground regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances was deemed impermissible in a legality review, as sentencing discretion falls to the trial judge under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific and new arguments; grounds challenging the sentencing discretion of the trial judge or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in a legality proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AZZO MARA nato a BOLOGNA il 15/04/1970 BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si contesta la ritualità della querela presentata, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito a pagina 2 della motivazione (sul punto si veda Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012 - dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata); che la motivazione con cui sono state negate le circostanze ex art. 62-bis cod. pen.
è esente da evidenti illogicità (si veda pagina 3), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore I) E P O i f .• Il Presidente