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Ordinanza — n. 40783/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40783/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCI EMANUELE nato a BARI il 28/12/1975 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio e se ne invoca la derubricazione in quello di ricettazione, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato inoltre che dette censure non sono consentite in sede di legittimità perchè si traducono in doglianze in punto di fatto.

Regesto Legislator

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art. 648 bis c.p; Ordinanza — n. 40783/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCI EMANUELE nato a BARI il 28/12/1975 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio e se ne invoca la derubricazione in quello di ricettazione, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato inoltre che dette censure non sono consentite in sede di legittimità perchè si traducono in doglianze in punto di fatto.

Parole chiave

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procedura di ricusazione importanza del successo d'integrazione riesame della rendita AI motivi di cassazione reddito da invalido condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis c.p
La Corte di merito ha ampiamente illustrato gli elementi in base ai quali ritenere integrato il delitto di cui all'art. 648 bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCI EMANUELE nato a BARI il 28/12/1975 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio e se ne invoca la derubricazione in quello di ricettazione, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato inoltre che dette censure non sono consentite in sede di legittimità perchè si traducono in doglianze in punto di fatto.

La Corte di merito ha ampiamente illustrato gli elementi in base ai quali ritenere integrato il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. e non quello di ricettazione, nonché la sussistenza del delitto presupposto ( pag. 5) ; ritenuto che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P