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Ordinanza — n. 40782/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40782/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40782/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTASIA LEONARDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/09/1978 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle "più persone riunite", è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e adeguatamente disattese dalla corte di merito (si veda pagina 5 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40782/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTASIA LEONARDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/09/1978 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle "più persone riunite", è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e adeguatamente disattese dalla corte di merito (si veda pagina 5 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina altri capi d'accusa reati penali gravi reiterazione di reati penali infrazione qualificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTASIA LEONARDO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/09/1978 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle "più persone riunite", è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e adeguatamente disattese dalla corte di merito (si veda pagina 5 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente