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Ordinanza — n. 40778/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40778/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40778/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FARUK AHMED nato il 07/05/1972 nel procedimento a carico di: ABDUS SAMAD nato il 07/01/1979 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 40778/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale riesame della domanda d'asilo verosimiglianza dei motivi d'asilo adeguamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio sufficienza delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FARUK AHMED nato il 07/05/1972 nel procedimento a carico di: ABDUS SAMAD nato il 07/01/1979 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

AHMGO Rilevato che il motivo di ricorso con il quale Farukh parte civile nel proc. a carico di Abdus íamad, ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 6/6/2022 deducendo carenza e illogicità della motivazione per l'intervenuta assoluzione dell'imputato, è inammissibile perché volto a sollecitare alla Corte di legittimità una diversa ed a sé favorevole lettura delle risultanze processuali, riproponendo questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici ( cfr. pag. 4 della sentenza); considerato che ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez.

U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma,11 luglio 2023 Il Cons. est. Il Presidente Lucia Aielli Luigi Agoptinacchio J rn i -0(1 'c (/ D E POS TATA cAcausel 1A 06 OVT 0