Ordinanza — n. 40776/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSI NICU nato il 23/03/1978 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente da vizi, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della particolare tenuità dell'episodio contestato sotto il profilo oggettivo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la decisione di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40776/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente da vizi, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della particolare tenuità dell'episodio contestato sotto il profilo oggettivo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la decisione di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSI NICU nato il 23/03/1978 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente da vizi, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 2), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione della particolare tenuità dell'episodio contestato sotto il profilo oggettivo; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la decisione di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente