Ordinanza — n. 40773/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCARELLI VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/05/1990 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che i motivi di ricorso con i quali Gencarelli Vincenzo deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alli affermazione di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ed alla dosimetria della pena sono inammissibili perché privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis c.p, art. 591 c.p; Ordinanza — n. 40773/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis c.p. ed alla dosimetria della pena sono inammissibili perché privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCARELLI VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/05/1990 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i motivi di ricorso con i quali Gencarelli Vincenzo deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alli affermazione di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ed alla dosimetria della pena sono inammissibili perché privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
c) in relazione all'art. 591 c.p.p. oltre che manifestamente infondati: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello ( cfr. in particolare, quanto al delitto di truffa pagg. 7 e 8 della sentenza) ed esclusa la ricorrenza della condizione di non punibilità invocata dal ricorrente, per l'entità del danno economico subito dalla p.o., pari a 5.000,00 euro . Considerato che, quanto alla determinazione della pena, il giudice di appello con motivazione congrua ed esaustiva, esente da illogicità, ha ritenuto la pena determinata dal giudice di primo grado bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, avuto riguardo all'intensità del dolo, all'entità del danno subìto dalla p.o. e alla personalità dell'imputato gravato da precedenti penali.
Ritenuto che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli /Luigi gostinacchio DE POS