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Ordinanza — n. 40772/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40772/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI GIOVANNI nato a CHIAROMONTE il 21/03/1978 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, risulta manifestamente infondato, avendo la corte di appello puntualmente individuato (si veda, in particolare, pagina 2) le ragioni a fondamento del provvedimento di inammissibilità, sottolineando come l'impugnazione si risolvesse in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dal primo giudice con argomentazioni avverso le quali l'atto di appello ometteva di confrontarsi;

Regesto Legislator

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art 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40772/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI GIOVANNI nato a CHIAROMONTE il 21/03/1978 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, risulta manifestamente infondato, avendo la corte di appello puntualmente individuato (si veda, in particolare, pagina 2) le ragioni a fondamento del provvedimento di inammissibilità, sottolineando come l'impugnazione si risolvesse in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dal primo giudice con argomentazioni avverso le quali l'atto di appello ometteva di confrontarsi;

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione impugnabilità di decisioni incidentali domanda di revisione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI GIOVANNI nato a CHIAROMONTE il 21/03/1978 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, risulta manifestamente infondato, avendo la corte di appello puntualmente individuato (si veda, in particolare, pagina 2) le ragioni a fondamento del provvedimento di inammissibilità, sottolineando come l'impugnazione si risolvesse in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dal primo giudice con argomentazioni avverso le quali l'atto di appello ometteva di confrontarsi;

Considerato altresì che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, precludendo una pronuncia sul merito, fa sì che la sentenza invalidamente impugnata diventi intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità che paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a rilevare, a norma dell'art 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione se maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione;

Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il luglio 2023 Il Consigliere estensore Il President