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Ordinanza — n. 40765/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40765/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANO GAETANO nato a POLLENA TROCCHIA il 16/03/1971 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo impugnazione della cancellazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità di decisioni incidentali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANO GAETANO nato a POLLENA TROCCHIA il 16/03/1971 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pagina 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente