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Ordinanza — n. 40763/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40763/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCOROTONDO MASSIMILIANO nato a OSTUNI il 16/01/1983 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (ex plurimis, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo Pietro Adriano, Rv. 282773); Rilevato, che la richiesta di rinvio dell'udienza per possibile accordo transattivo, non è in questa sede scrutinabile e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40763/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (ex plurimis, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo Pietro Adriano, Rv. 282773); Rilevato, che la richiesta di rinvio dell'udienza per possibile accordo transattivo, non è in questa sede scrutinabile e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale mancata attuazione degli accordi illeciti attenuazione libera della pena motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCOROTONDO MASSIMILIANO nato a OSTUNI il 16/01/1983 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (ex plurimis, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo Pietro Adriano, Rv. 282773); Rilevato, che la richiesta di rinvio dell'udienza per possibile accordo transattivo, non è in questa sede scrutinabile e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decísol'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli Luigi Agostinacchio t'dAliKs D E PO T F A