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Ordinanza — n. 40762/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40762/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINERI IVAN FILIPPO nato a CATANIA il 22/08/1993 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione della ricettazione nel delitto di furto, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con argomentazioni esenti da vizi (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha invece fatto applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato contestato (sul punto si veda Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40762/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ricettazione recidiva nell'infrazione imputazione di furto permesso di promuovere un procedimento penale prove acquisite illegalmente delitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINERI IVAN FILIPPO nato a CATANIA il 22/08/1993 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione della ricettazione nel delitto di furto, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con argomentazioni esenti da vizi (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha invece fatto applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato contestato (sul punto si veda Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente