Italian Court dismisses appeal for generic grounds and excessive sentencing lacking legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first two grounds were rejected as generic because they merely repeated arguments already dismissed by the lower court without new specificity. The remaining complaints regarding sentencing discretion and the denial of general mitigating circumstances were found legally unfounded, as the lower court adequately addressed the relevant facts within its discretionary power. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if grounds are generic and lack correlation with the challenged decision, while sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances remains within the trial judge's authority provided a congruent reference to decisive elements is made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASHID FEROZ nato il 05/05/1971 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; m
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della grossolanità del falso e la sussistenza del delitto di ricettazione, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Considerato che il motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); che la motivazione con cui sono state negate le circostanze ex art. 62-bis cod. pen.
è esente da evidenti illogicità (si veda pagina 3), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Osservato che la doglianza contenuta nell'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha valorizzato la portata offensiva dell'azione posta in essere dall'imputato (cfr. pagina 3) e, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, (dep. 09/04/2019 ), Rv. 275635).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere est