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Ordinanza — n. 40756/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40756/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40756/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA SAVINO nato a TRINITAPOLI il 12/07/1957 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi presentati in grado di appello, risulta manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, di cui ha fatto buon governo la corte di appello, che a pagina 4 ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dei motivi di appello nuovi perché non inerenti ai temi oggetto del gravame principale; Considerato che i due restanti motivi di ricorso, che censurano la costituzione di parte civile e la tardiva presentazione della querela, non sono dunque deducibili in questa sede, essendo inerenti a questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, in quanto contenute nei motivi nuovi irritualmente proposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40756/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA SAVINO nato a TRINITAPOLI il 12/07/1957 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi presentati in grado di appello, risulta manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, di cui ha fatto buon governo la corte di appello, che a pagina 4 ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dei motivi di appello nuovi perché non inerenti ai temi oggetto del gravame principale; Considerato che i due restanti motivi di ricorso, che censurano la costituzione di parte civile e la tardiva presentazione della querela, non sono dunque deducibili in questa sede, essendo inerenti a questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, in quanto contenute nei motivi nuovi irritualmente proposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione nuove allegazioni di diritto motivazione del mutamento giurisprudenza pluralità di motivazioni motivi validi allegazione motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA SAVINO nato a TRINITAPOLI il 12/07/1957 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi presentati in grado di appello, risulta manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, di cui ha fatto buon governo la corte di appello, che a pagina 4 ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dei motivi di appello nuovi perché non inerenti ai temi oggetto del gravame principale; Considerato che i due restanti motivi di ricorso, che censurano la costituzione di parte civile e la tardiva presentazione della querela, non sono dunque deducibili in questa sede, essendo inerenti a questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, in quanto contenute nei motivi nuovi irritualmente proposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente