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Ordinanza — n. 40755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOGNA NIKO nato a ROMA il 24/11/1997 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena limitazione del potere cognitivo censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOGNA NIKO nato a ROMA il 24/11/1997 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'esimente; Considerato che la seconda doglianza, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è indeducibile perché fondata su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagina 1), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso