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Ordinanza — n. 40747/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses late appeal for recidivism exclusion due to missed statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Battista Mario and Iannantuono Lorenda inadmissible because they were filed late. The appellants sought to exclude recidivism from a second-instance judgment, but the appeal was submitted after the 60-day deadline expired on January 31, 2023. The court ruled that such late appeals must be treated de plano and are strictly inadmissible under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed after the statutory deadline are inadmissible and must be treated de plano without examination of merits.

Parole chiave

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late appeal recidivism exclusion statutory deadline de plano treatment inadmissibility tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., scadeva il 31 gennaio 2023; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 591, comma 1 lett. c, cod. proc. pen.
pen., secondo quanto prescritto, a pena dì inammissibilità, dall'art. 591, comma 1 lett. c, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Legge n. 103 del 2017
pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, e dunque in violazione dell'art.
art. 585 cod. proc. pen
103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, e dunque in violazione dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo quanto prescritto, a pena dì inammissibilità, dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATTISTA MARIO nato a PINEROLO il 06/08/1978 IANNANTUONO LOREDANA nato a LUCERA il 25/01/1979 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che i ricorrenti, con atto di impugnazione comune presentato in data 1 marzo 2023, lamentano, con un unico motivo, la mancata esclusione della recidiva a fronte di una sentenza di secondo grado emessa in data 17 ottobre 2022, con termine fissato per il deposito della motivazione pari a giorni 60; considerato, pertanto, che l'impugnazione è stata tardivamente presentata, in quanto il termine ultimo per la sua proposizione ex art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., scadeva il 31 gennaio 2023; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», trattandosi di impugnazione proposta tardivamente, e dunque in violazione dell'art. 585 cod. proc. pen., secondo quanto prescritto, a pena dì inammissibilità, dall'art. 591, comma 1 lett. c, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente