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Ordinanza — n. 40745/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40745/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE SAID nato il 01/02/1987 avverso la sentenza del 21/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Amine Said propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Cadorago, sino al 30/04/2020). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione di legge per non essere stato derubricato il reato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Deve, invero, ricordarsi che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/ Paolino Michele, Rv. 281116;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 40745/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/ Cari Valentino, Rv. 279842): evenienza palesemente non configurabile nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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promozione dell'accusa penale garanzia di un equo processo vie di fatto minore età non comprovata dichiarazione di prima ora amnistia

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Amine Said propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione di legge per non essere stato derubricato il reato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE SAID nato il 01/02/1987 avverso la sentenza del 21/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Amine Said propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Cadorago, sino al 30/04/2020). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione di legge per non essere stato derubricato il reato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Deve, invero, ricordarsi che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/ Paolino Michele, Rv. 281116;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/ Cari Valentino, Rv. 279842): evenienza palesemente non configurabile nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Co