Ordinanza — n. 40661/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZOLI ROBERTO nato a CUGNOLI il 10/07/1960 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che MANZOLI ROBERTO propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 10 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Ortona fino al 5 settembre 2017);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40661/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Ortona fino al 5 settembre 2017);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZOLI ROBERTO nato a CUGNOLI il 10/07/1960 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che MANZOLI ROBERTO propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 10 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81, 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Ortona fino al 5 settembre 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo e secondo motivo, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, sono generici e non consentiti in questa, posto che risultano meramente riproduttivi dei rilievi di gravame, già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (in cui è stato spiegato che nessun altro, se non l'amministratore della società beneficiaria degli effetti dei dati falsi ostesi nei certificati di regolarità contributiva, quivi imputato - che, tra l'altro, aveva sottoscritto il documento presentato al Comune di Ortona, con il quale si dava atto dell'avvenuto deposito dei DURC - poteva avere interesse alla contestata contraffazione, tanto più che egli neppure aveva allegato e provato che terzi avessero curato la contabilità aziendale) e sono, comunque, affidati a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi istruttori che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; - che il terzo motivo, con il quale si denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consigli este