Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding recidivism and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco De Vitis's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of a conviction for false testimony, arguing the court failed to exclude recidivism and deny generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the lower court's reasoning was sufficient and aligned with established case law regarding judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation complaint is inadmissible if the grounds are generic and lack effective criticism of the lower court's extensive and legally sound reasoning on recidivism and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITIS MARCO nato a SCORRANO il 06/10/1976 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a DE VITIS MARCO limitatamente al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Lecce il 6 novembre 2015), provvedendo alla rideterminazione della relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la censura in punto di mancata esclusione della recidiva, contestata e ritenuta, è generica, perché formulata senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata a corredo della statuizione impugnata (pag. 2, in cui la Corte territoriale ha motivato la decisione al riguardo assunta evocando la maggiore pericolosità sociale dell'imputato, gravato da precedenti condanne per i delitti di rapina, violazione delle disposizioni sul controllo delle armi e falsa attestazione a pubblico ufficiale); motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che l'ulteriore censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
è manifestamente infondata, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come avvenuto nel caso che occupa (in cui la Corte territoriale ha motivato la propria decisione alla luce dell'assenza di elementi positivi che giustificassero la concessione del beneficio richiesto, del quale non sussistevano, invero, i presupposti tenuto conto delle risultanze del certificato del casellario giudiziale intestato all'imputato); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Consiglier tensor