Ordinanza — n. 40659/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICALI SEBASTIANO nato a CATANIA il 28/01/1994 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania, ha confermato la condanna inflitta a SICALI SEBASTIANO limitatamente al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 7 dicembre 2014); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 40659/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 7 dicembre 2014); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICALI SEBASTIANO nato a CATANIA il 28/01/1994 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania, ha confermato la condanna inflitta a SICALI SEBASTIANO limitatamente al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Catania il 7 dicembre 2014); - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame (cfr. atto di appello in data 9 febbraio 2016), di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il ConsiiUre estensore Il Preside