Ordinanza — n. 40658/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ZENZO VINCENZO nato a SERINO il 05/12/1967 avverso la sentenza del 10/03/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello sulle sentenze emesse dal Giudice di Pace, ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a DI ZENZO VINCENZO per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in Serino il 19 marzo 2017 in danno di De Simone Rosa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40658/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il secondo motivo, volto a contestare la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che il diritto vivente ha statuito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ZENZO VINCENZO nato a SERINO il 05/12/1967 avverso la sentenza del 10/03/2023 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello sulle sentenze emesse dal Giudice di Pace, ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a DI ZENZO VINCENZO per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in Serino il 19 marzo 2017 in danno di De Simone Rosa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che censura, tramite la denuncia del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione di credibilità della persona offesa e di attendibilità del suo racconto, non è consentito in questa sede, vuoi perché pretende di rimettere in discussione un giudizio in fatto congruamente effettuato dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575), vuoi perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il secondo motivo, volto a contestare la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che il diritto vivente ha statuito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (Sez.
U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587); - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione in punto di mancata revoca della provvisionale, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773), come nel caso che occupa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settem