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Ordinanza — n. 40657/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40657/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40657/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI GIOVANNI nato a ROMA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a SEBASTIANELLI GIOVANNI per i delitti di cui agli artt. 497 -bis, comma 2, 493-ter, 56 e 493-ter, e 99, comma 4, cod. pen., (fatti commessi in Roma il 27 ottobre 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Sebastianelli Giovanni è affidato ad un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40657/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI GIOVANNI nato a ROMA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a SEBASTIANELLI GIOVANNI per i delitti di cui agli artt. 497 -bis, comma 2, 493-ter, 56 e 493-ter, e 99, comma 4, cod. pen., (fatti commessi in Roma il 27 ottobre 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di Sebastianelli Giovanni è affidato ad un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive:

1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnati;

2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda;

3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Consilr estensore Il Pr gide