Ordinanza — n. 40656/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPODICASA ANGELO nato a SIRACUSA il 14/12/1983 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che ANGELO CAPODICASA propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 15 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 385, comma 3, e 496 cod. pen. (fatti commessi in Roma il 17 luglio 2021);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 40656/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385, comma 3, e 496 cod. pen. (fatti commessi in Roma il 17 luglio 2021);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPODICASA ANGELO nato a SIRACUSA il 14/12/1983 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che ANGELO CAPODICASA propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 15 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 385, comma 3, e 496 cod. pen. (fatti commessi in Roma il 17 luglio 2021);
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 385 e 496 cod. pen., oltre che riprodurre, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, quanto all'integrazione del delitto di evasione, e pagg. 3 e 4, quanto al tema dell'offensività della condotta posta in essere dall'imputato con riferimento al delitto di cui all'art. 496 cod. pen.), prospettano questioni generiche, perché prive di qualsivoglia confronto con le ragioni argomentate a sostegno delle statuizioni impugnate, e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto interamente versate in fatto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il cons estensore Il Preg