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Ordinanza — n. 40654/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40654/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO MASSIMO nato a TORRE DEL GRECO il 02/10/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SCOGNAMIGLIO MASSIMO per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, R.D. 267/1942 e 99, comma 2, cod. pen. rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 40654/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, R.D. 267/1942 e 99, comma 2, cod. pen. rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa reato economico irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 161 cod. pen
con il risultato di anni 15; aumentata di un ulteriore mezzo ai sensi dell'art. 161 cod. pen.); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO MASSIMO nato a TORRE DEL GRECO il 02/10/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SCOGNAMIGLIO MASSIMO per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, R.D. 267/1942 e 99, comma 2, cod. pen. rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato, è generico e non consentito in questa sede, in quanto, contrapponendo un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, in risposta al primo motivo di appello, che deduceva la mancata sussistenza del dolo — posto che l'abbandono dell'attività di impresa da parte dell'imputato sarebbe stata giustificata dal suo trasferimento in Brasile a seguito di vicende familiari —, ha ritenuto che, pur ove fosse comprovata, la dedotta vicenda familiare si sarebbe collocata sul piano dei semplici motivi della condotta, pur sempre, tuttavia, cosciente e volontaria, suscettibili di incidere solo sulla determinazione della pena); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 159 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che il delitto di bancarotta fraudolenta, aggravato dalla recidiva infraquinquennale, ascritto al ricorrente, commesso in data 18/5/2005, verrà ad estinguersi alla data del 18/11/2027, allo spirare, cioè, del termine massimo di prescrizione, pari a 22 anni e sei mesi (pena massima edittale pari a 10 anni; aumentata di un mezzo ai sensi degli artt. 99, comma 2, e 157 cod. pen. con il risultato di anni 15; aumentata di un ulteriore mezzo ai sensi dell'art. 161 cod. pen.); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il co