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Ordinanza — n. 40653/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40653/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO BIAGIO nato il 27/09/1974 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a SANTANIELLO BIAGIO per il delitto di cui agli all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Dominicella il 15 marzo 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 40653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. (fatto commesso in Dominicella il 15 marzo 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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uso di false generalità denuncia mendace false dichiarazioni senza giuramento denuncia spontanea dichiarazioni contraddittorie credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a SANTANIELLO BIAGIO per il delitto di cui agli all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANIELLO BIAGIO nato il 27/09/1974 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a SANTANIELLO BIAGIO per il delitto di cui agli all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Dominicella il 15 marzo 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che deduce la violazione degli artt. 495, 496 e 56 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto e di sua qualificazione giuridica, dissimula, anche sotto l'egida formale dell'errore di sussunzione, la denuncia di vizi invero non consentiti in questa sede, in quanto, tramite la prospettazione - effettuata, peraltro, in maniera del tutto generica — di un alternativo apprezzamento delle prove rispetto a quello operatone dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiede a questa Corte di prendere posizione tra diverse letture del fatto stesso: operazione, invece, quivi preclusa, tanto più in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti di evidenze istruttorie ed in presenza, invece, di un apparato giustificativo della decisione sorretto da argomentazione condotta nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; - che il secondo motivo, che sviluppa censure in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta, peraltro nel minimo edittale, non avendo ravvisato alcun elemento positivo atto a giustificarne l'ulteriore mitigazione); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il con re estenso