Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40649/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40649/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO CIRO nato a NAPOLI il 14/09/1970 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a SCOGNAMIGLIO CIRO per il delitto di cui agli artt. 110 e 473 cod. pen. (fatto accertato in Melito di Napoli il 7 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40649/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha valorizzato la particolare gravità del fatto, dato che l'imputato è stato sorpreso dagli operanti nella piena disponibilità di un vero e proprio opificio clandestino per la contraffazione del marchio di una nota manifattura di calzature e tenuto conto della cospicua quantità di merce artefatta ritrovata in suo possesso (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci perseguimento penale per truffa frode fiscale in materia doganale confisca dei proventi di reato corruzione nell'esecuzione forzata frode nel pignoramento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO CIRO nato a NAPOLI il 14/09/1970 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a SCOGNAMIGLIO CIRO per il delitto di cui agli artt. 110 e 473 cod. pen. (fatto accertato in Melito di Napoli il 7 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha valorizzato la particolare gravità del fatto, dato che l'imputato è stato sorpreso dagli operanti nella piena disponibilità di un vero e proprio opificio clandestino per la contraffazione del marchio di una nota manifattura di calzature e tenuto conto della cospicua quantità di merce artefatta ritrovata in suo possesso (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Consi e estensore Il Presid: