Ordinanza — n. 40647/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH GIORDAN nato a ASTI 11 17/04/1985 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hudorovic Giordan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 496 cod. pen. e 116, comma 15, CdS; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 40647/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen. e 116, comma 15, CdS; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH GIORDAN nato a ASTI 11 17/04/1985 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hudorovic Giordan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 496 cod. pen. e 116, comma 15, CdS; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/