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Ordinanza — n. 40645/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40645/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40645/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDRECA AGROV nato il 12/05/1980 avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIUDICE DI PACE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; A Rilevato che l'imputato Ndreca Agron ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Asti lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce l'estinzione del reato per remissione tacita di querela, è manifestamente infondato dato che la persona offesa si è presentata e ha deposto all'udienza del 20 maggio 2022; mentre non può desumersi una remissione tacita dalla mancata partecipazione all'udienza del 17 febbraio 2023, dato che, non essendo costituita parte civile, non aveva alcun dovere di presentarsi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40645/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici dì legge, sono generiche, poiché non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice a concedere quanto richiesto, peraltro, ai sensi dell'art. 60 d. Igs. n. 274 del 2000 la sospensione condizionale della pena è si applica alle pene irrogate dal giudice di pace; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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capacità di stare in giudizio rinuncia al dibattimento orale obbligo di testimoniare principio accusatorio testimone a discarico risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDRECA AGROV nato il 12/05/1980 avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIUDICE DI PACE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; A Rilevato che l'imputato Ndreca Agron ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Asti lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce l'estinzione del reato per remissione tacita di querela, è manifestamente infondato dato che la persona offesa si è presentata e ha deposto all'udienza del 20 maggio 2022; mentre non può desumersi una remissione tacita dalla mancata partecipazione all'udienza del 17 febbraio 2023, dato che, non essendo costituita parte civile, non aveva alcun dovere di presentarsi;

Considerato che le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici dì legge, sono generiche, poiché non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice a concedere quanto richiesto, peraltro, ai sensi dell'art. 60 d. Igs. n. 274 del 2000 la sospensione condizionale della pena è si applica alle pene irrogate dal giudice di pace; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso