Ordinanza — n. 40644/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA 11 10/08/1994 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Benedetti Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessiva severità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato nella parte relativa all'art. 133 cod. pen. in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); il medesimo motivo è inedito (e quindi inammissibile) quanto al diniego delle attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA 11 10/08/1994 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Benedetti Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessiva severità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato nella parte relativa all'art. 133 cod. pen. in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); il medesimo motivo è inedito (e quindi inammissibile) quanto al diniego delle attenuanti generiche;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27