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Ordinanza — n. 40642/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE SALVATORE nato a COSENZA il 31/01/1974 avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Grande Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato a sostegno dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, pur enunciati formalmente come violazione di legge, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione (se non in mere doglianze in fatto) e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 40642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia per la sicurezza pubblica minaccia pericolo concreto pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE SALVATORE nato a COSENZA il 31/01/1974 avverso la sentenza del 12/07/2022 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Grande Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato a sostegno dei motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso, pur enunciati formalmente come violazione di legge, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione (se non in mere doglianze in fatto) e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2